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Addetto al primo soccorso: chi è, corso e aggiornamento

Designazione obbligatoria, gruppi A, B e C del D.M. 388/2003, corso da 16 o 12 ore e aggiornamento triennale. Cosa può fare un addetto e cosa no.

Konnexa 9 min di lettura
Una persona collegata a una cassetta di pronto soccorso con la croce

L'addetto al primo soccorso è un lavoratore designato dal datore di lavoro che, in attesa dei soccorsi, mette in atto i primi interventi e attiva il 112. Non è un sanitario, non cura nessuno e non ha una qualifica professionale: è una persona formata che sa cosa fare nei minuti in cui non c'è ancora nessun altro.

Non è una figura opzionale: senza addetti designati e formati, l'azienda è irregolare a prescindere da quanti infortuni ha avuto.

L'obbligo: due articoli, uno solo dei quali si ricorda

Il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione dell'emergenza (art. 18, c. 1, lett. b, D.Lgs. 81/2008). "Preventivamente" vuol dire prima che serva, non dopo.

L'articolo che si ricorda meno è il 45, che impone di organizzare i rapporti con i servizi esterni — anche per il trasporto degli infortunati — tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda. Il suo comma 2 rimanda al D.M. 15 luglio 2003, n. 388 per le attrezzature minime, i requisiti degli addetti e la loro formazione.

Due dettagli che tolgono qualche discussione:

  • il lavoratore non può rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo (art. 43, c. 3);
  • in molti casi il datore di lavoro può fare l'addetto da sé (art. 34, c. 1), ma resta obbligato a frequentare il corso: la scorciatoia riguarda il ruolo, non la formazione.

La mancata designazione è sanzionata penalmente con arresto o ammenda (art. 55 D.Lgs. 81/2008). Sugli importi le fonti divergono, perché le ammende sono state rivalutate più volte: se ti serve la cifra esatta, leggila sul testo vigente e non su un articolo divulgativo, questo compreso.

Gruppi A, B e C: da qui dipende tutto il resto

Il D.M. 388/2003 classifica le aziende in tre gruppi, e da quel gruppo discendono sia la dotazione sia le ore di corso. La classificazione la fa il datore di lavoro.

Gruppo A — vi rientra chi soddisfa anche solo uno di questi criteri:

  • attività industriali soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica per rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  • oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili a gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
  • oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricoltura.

Gruppo B — aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C — aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il criterio non è quindi solo la dimensione: un'officina di sei persone può stare in gruppo A per il codice tariffa INAIL, mentre un ufficio di quaranta resta in gruppo B. È il passaggio in cui si sbaglia più spesso, e sbagliarlo significa far fare a tutti il corso della durata sbagliata.

Chi sta in gruppo A ha un adempimento in più: comunicarlo all'ASL competente per territorio (art. 1, c. 2). Serve al sistema di emergenza per sapere in anticipo dove sono le realtà a rischio più alto.

Le ore: 16 per il gruppo A, 12 per B e C

La formazione è teorica e pratica e la durata è fissata dagli allegati 3 e 4 del D.M. 388/2003:

Gruppo A Gruppi B e C
Modulo A — allertare il sistema di soccorso, riconoscere l'emergenza, rischi specifici 6 ore 4 ore
Modulo B — traumi e patologie specifiche in ambiente di lavoro 4 ore 4 ore
Modulo C — capacità di intervento pratico 6 ore 4 ore
Totale 16 ore 12 ore

Un vincolo che sorprende chi cerca il corso al prezzo più basso: la formazione è svolta da personale medico, in collaborazione, dove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; nella parte pratica il medico può avvalersi di personale infermieristico o altro personale specializzato (art. 3). Non è un corso che si fa guardando un video.

Detto per chiarezza: il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione (2025) ha riscritto molto, ma non tocca il primo soccorso, che resta regolato dal D.M. 388/2003. Se ti interessa cosa è cambiato per gli altri corsi, sta qui.

L'aggiornamento: ogni tre anni, e deve essere pratico

Il decreto dice che la formazione va ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. Il triennio si conta dalla data di conclusione dell'ultimo corso, non dalla data della designazione.

Sulle ore dell'aggiornamento vale la pena essere precisi, perché è un punto in cui le fonti si esprimono male. Il decreto non scrive "l'aggiornamento dura 6 ore": scrive che va ripetuta la parte pratica, cioè il modulo C, che negli allegati dura 6 ore per il gruppo A e 4 ore per i gruppi B e C. Da lì vengono i numeri che trovi ovunque, ed è la lettura prudente da seguire: 6 ore per il gruppo A, 4 per B e C, ogni tre anni, con esercitazione pratica. Un aggiornamento in sola teoria non soddisfa la norma, qualunque cosa dica la brochure del corso.

Cassetta e pacchetto: cosa deve esserci davvero

L'articolo 2 del D.M. 388/2003 lega la dotazione al gruppo:

  • gruppi A e Bcassetta di pronto soccorso (allegato 1), tenuta presso ciascun luogo di lavoro, custodita in un posto facilmente accessibile e segnalato;
  • gruppo Cpacchetto di medicazione (allegato 2);
  • tutti → un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza sanitaria.

Nella cassetta (allegato 1) ci sono, tra le altre cose, cinque paia di guanti sterili monouso, una visiera paraschizzi, un flacone da un litro di iodopovidone al 10%, tre flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica, garze sterili 10x10 e 18x40, teli e pinzette sterili monouso, rete elastica, cotone, cerotti, forbici, tre lacci emostatici, ghiaccio pronto uso, sacchetti per rifiuti sanitari, termometro e apparecchio per la pressione arteriosa.

Il pacchetto (allegato 2) è la versione ridotta per le microimprese: due paia di guanti, iodopovidone da 125 ml, fisiologica da 250 ml, poche garze, pinzette, cotone, cerotti, benda, un laccio emostatico, ghiaccio, sacchetti, termometro e le istruzioni d'uso.

Le quantità sono un minimo, non un massimo: la dotazione va integrata sulla base dei rischi presenti e su indicazione del medico competente, dove previsto.

E soprattutto — è la parte che in ispezione fa più danni — il datore di lavoro deve assicurare costantemente la completezza e il corretto stato d'uso dei presidi. Tradotto: una cassetta con dentro tre garze scadute e nessun disinfettante non è una cassetta. Serve qualcuno che la controlli a intervalli fissi e reintegri quello che è stato usato, con una traccia scritta di quando l'ha fatto.

Quanti addetti, e il vero criterio: i turni

Qui la norma non dà un numero. Dice che gli incaricati devono essere in numero sufficiente e adeguatamente formati rispetto alle dimensioni e ai rischi specifici dell'azienda (art. 43, c. 1, lett. b, D.Lgs. 81/2008).

"Sufficiente" ha però un significato operativo abbastanza chiaro: in ogni turno, in ogni sede e in ogni reparto isolato deve esserci almeno un addetto presente. Da cui la conseguenza che le aziende scoprono tardi — uno solo non basta quasi mai, perché una persona va in ferie, si ammala, esce in trasferta. Designare due o tre persone per turno non è zelo: è l'unico modo perché la copertura regga i giorni normali.

Il "uno ogni dieci lavoratori" che si sente ripetere è una prassi, non una regola di legge: se il turno di notte ha due persone e nessuna delle due è addetta, il rapporto è rispettato e la copertura non c'è.

Abbiamo scritto un pezzo intero sul momento in cui questa copertura si rompe senza che nessuno se ne accorga — un dipendente che esce, o che cambia postazione: eccolo.

Cosa può fare, e cosa no

L'addetto non è personale sanitario. Il suo compito è tenere in vita e non peggiorare la situazione fino all'arrivo del 112: valutare la scena e metterla in sicurezza, allertare il soccorso dando le informazioni giuste, eseguire le manovre salvavita di base (rianimazione cardiopolmonare, vie aeree, tamponamento di un'emorragia, posizionamento), fare medicazioni semplici e sorvegliare l'infortunato.

Quello che non deve fare conta altrettanto: non somministra farmaci, non fa diagnosi, non decide di "non chiamare perché sembra poca cosa", non muove un traumatizzato se non per un pericolo imminente.

Da tenere distinto: l'uso del defibrillatore (DAE) ha una sua disciplina (Legge 116/2021) e non coincide con il corso ex D.M. 388/2003, anche se molti enti li vendono insieme. Sono due attestati diversi, con scadenze diverse.

Una cosa che il decreto avrebbe dovuto aggiornare, e non è successo

L'art. 45, c. 2 prevede che i requisiti e la formazione siano definiti dal D.M. 388/2003 e da successivi decreti ministeriali di adeguamento. A settembre 2026 quel decreto generale di revisione non c'è: il D.M. 388/2003 è in vigore immutato dal 3 febbraio 2005, con la classificazione, le ore e gli elenchi di materiali scritti più di vent'anni fa.

L'unico intervento recente riguarda un ambito specifico — il D.M. 4 agosto 2025, n. 152, che modifica le modalità di applicazione nel settore ferroviario e si muove sul comma 3, non sul comma 2. Per tutti gli altri, non è cambiato niente. Se qualcuno ti propone un corso "aggiornato alla nuova normativa sul primo soccorso", chiedigli quale.

Come lo affronta Konnexa

Addetto al primo soccorso in Konnexa è un ruolo assegnato a una persona: da lì discendono l'attestato che deve esistere, la data in cui scade e il conteggio della copertura. Tre cose che il gestionale sa dire senza ricostruzioni:

  • chi sono oggi gli addetti di ogni sede, e se il loro attestato è ancora valido;
  • quando scade l'aggiornamento triennale di ciascuno, con l'avviso prima e non dopo;
  • se una sede è scesa sotto il minimo perché qualcuno è uscito, è stato disattivato o ha cambiato postazione.

Quello che nessun software può fare è controllare la cassetta: quella va aperta a mano. Konnexa può ricordarti di farlo, non guardarci dentro.

Sugli altri ruoli abbiamo scritto anche del preposto, di RSPP e RLS e dell'altra figura dell'emergenza, l'addetto antincendio. Se il problema è più a monte — nessuno presidia nessuna scadenza — si comincia da qui.


Fonti: art. 18, art. 43 e art. 45 del D.Lgs. 81/2008; D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e il testo pubblicato dal Ministero del Lavoro. Verificato a settembre 2026 sul testo allora in vigore. Il D.Lgs. 81/2008 cambia spesso, quindi prima di decidere qualcosa su questi numeri confrontali con la norma di oggi.

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