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Datore di lavoro: obblighi non delegabili e formazione

Chi è il datore di lavoro per la sicurezza, cosa non può delegare, quando la delega di funzioni regge e le 16 ore di corso entro maggio 2027.

Konnexa 9 min di lettura
Un riquadro con due blocchi pieni che restano dentro, e quattro riquadri vuoti collegati all'esterno

La risposta breve: il datore di lavoro è la figura su cui il D.Lgs. 81/2008 fa convergere quasi tutto. Può spostare gran parte degli obblighi su altre persone, ma due cose restano attaccate a lui in ogni caso, e da maggio 2027 deve avere in tasca anche un attestato che prima non gli serviva.

Chi è, davvero

L'art. 2, comma 1, lettera b) lo definisce come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che — secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione — ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Quel "o comunque" è la parte che sorprende. La definizione non è formale, è sostanziale: datore di lavoro ai fini della sicurezza non è per forza il legale rappresentante. È chi decide e chi paga.

Le conseguenze pratiche sono due, opposte:

  • in una società con un consiglio di amministrazione, se nessuno ha ricevuto una delega specifica, la posizione di datore di lavoro grava su tutti i consiglieri, non sul solo presidente;
  • il direttore di uno stabilimento che ha autonomia organizzativa e un budget proprio può essere datore di lavoro di quell'unità produttiva, anche se l'amministratore delegato sta altrove.

Un caso a parte è il socio-amministratore, dove la sovrapposizione tra ruolo societario e ruolo prevenzionistico è la regola, non l'eccezione.

I due obblighi che non può delegare

L'art. 17 è corto e vale la pena leggerlo per intero, perché elenca solo due voci. Il datore di lavoro non può delegare:

  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 (il DVR);
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (il RSPP).

Attenzione a cosa significa "non delegabile". Non vuol dire che il datore di lavoro debba scrivere il DVR da solo: può — e nella pratica quasi sempre deve — farsi assistere da RSPP, medico competente e consulenti. Vuol dire che la titolarità dell'atto e la firma restano sue, e che non esiste un pezzo di carta che sposti quella responsabilità su qualcun altro.

Sul DVR abbiamo scritto a parte quando va aggiornato: è l'adempimento che invecchia più in fretta e di cui nessuno si accorge.

Tutto il resto: l'art. 18

Gli obblighi dell'art. 18 sono in capo al datore di lavoro e al dirigente insieme — la norma li nomina entrambi nella stessa riga. Sono una ventina, e i principali sono:

  • nominare il medico competente quando la valutazione dei rischi impone la sorveglianza sanitaria (lett. a);
  • designare gli addetti alle emergenze: antincendio, evacuazione, primo soccorso (lett. b);
  • individuare il preposto o i preposti per le attività di vigilanza (lett. b-bis) — introdotta nel 2021, ed è quella che le aziende scoprono più tardi: ne abbiamo parlato qui;
  • affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute (lett. c);
  • fornire i DPI (lett. d);
  • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze del protocollo sanitario (lett. g);
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (lett. l);
  • consegnare tempestivamente al RLS il DVR su richiesta (lett. o) — sul rapporto tra le due figure c'è un pezzo dedicato.

Questi sì, si possono trasferire. Ma non con una email.

La delega di funzioni: cinque requisiti, tutti insieme

L'art. 16 dice a quali condizioni una delega regge. Sono cumulative: ne manca una, la delega non esiste e la responsabilità è rimasta dov'era.

  1. atto scritto con data certa;
  2. il delegato possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
  3. la delega attribuisce tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni;
  4. la delega attribuisce l'autonomia di spesa necessaria;
  5. la delega è accettata per iscritto dal delegato.

A questi si aggiunge il comma 2: alla delega va data adeguata e tempestiva pubblicità. Una delega che nessuno in azienda conosce è una delega che non funziona.

Il punto 4 è quello su cui cadono in tanti. Delegare la sicurezza a un responsabile di produzione senza dargli un budget con cui comprare quello che serve è un esercizio di carta: nel merito, i poteri decisionali e di spesa sono rimasti al delegante — che quindi è ancora lui il datore di lavoro nel senso dell'art. 2.

Cosa resta al delegante, sempre

Il comma 3 è esplicito: la delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Delegare non è liberarsi: è cambiare il tipo di responsabilità, da fare a controllare.

La norma indica anche come quell'obbligo si considera assolto: con l'adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4. È la stessa famiglia di modelli organizzativi del D.Lgs. 231/2001.

Il comma 3-bis ammette la subdelega, con gli stessi requisiti, previa intesa con il datore di lavoro. Ma si ferma lì: il subdelegato non può delegare ulteriormente, e anche lui conserva l'obbligo di vigilanza su chi ha delegato.

Il dirigente è la figura che tipicamente riceve queste deleghe — o che, più spesso, risponde già di suo per il ruolo che occupa.

La formazione: la novità del 2025

Fino all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il datore di lavoro aveva un obbligo formativo solo se svolgeva in proprio il ruolo di RSPP. Chi non lo faceva, formalmente, non doveva alcun corso.

Adesso no. Il nuovo Accordo — che accorpa e sostituisce quelli del 2011, 2012 e 2016 — introduce un corso base di almeno 16 ore per tutti i datori di lavoro, diviso in un modulo giuridico-normativo e uno su organizzazione e gestione della sicurezza. Si può fare in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning.

  • Termine per adeguarsi: 24 maggio 2027, cioè ventiquattro mesi dall'entrata in vigore.
  • Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.
  • Per chi opera come impresa affidataria in cantiere si aggiunge un modulo di 6 ore, per il quale l'e-learning non è ammesso.

Una nota onesta sulle date: circolano due date di entrata in vigore dell'Accordo, il 19 maggio 2025 (pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro) e il 24 maggio 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 119). Di conseguenza girano anche due scadenze, maggio 2027 nell'una o nell'altra data. La lettura prudente è la più vicina. Il quadro completo è qui.

Il datore di lavoro che fa il RSPP in proprio

L'art. 34 lo consente nei casi previsti dall'Allegato II, dandone preventiva informazione al RLS. I limiti dell'Allegato II sono dimensionali:

Tipo di azienda Limite
Artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
Agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
Della pesca fino a 20 lavoratori
Altre aziende fino a 200 lavoratori

Restano comunque escluse le realtà dell'art. 31, comma 6, dove il servizio di prevenzione deve essere interno: aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, fabbricazione e deposito di esplosivi, aziende industriali con oltre 200 lavoratori, industrie estrattive e strutture di ricovero e cura con oltre 50.

Anche il percorso formativo del DL-RSPP è cambiato con l'Accordo 2025. Prima erano 16, 32 o 48 ore secondo il livello di rischio; adesso la logica è modulare e non più a scaglioni di rischio:

  • il corso base da 16 ore da datore di lavoro, come prerequisito;
  • un modulo comune da 8 ore su valutazione dei rischi, DVR e misure;
  • un modulo tecnico-integrativo settoriale per alcuni comparti — agricoltura, pesca, costruzioni, chimico e petrolchimico — di 12 o 16 ore secondo il settore;
  • aggiornamento: 8 ore ogni 5 anni, uguale per tutti, al posto delle vecchie 6/10/14 ore per rischio basso, medio e alto.

Chi ha in gestione più aziende faccia due conti: gli aggiornamenti DL-RSPP già segnati a calendario con le durate vecchie sono da rivedere.

Le sanzioni

Sono penali, e la prima colpisce esattamente i due obblighi non delegabili. L'art. 55, comma 1, punisce con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro il datore di lavoro che viola l'art. 29, comma 1 (la valutazione dei rischi), che non nomina il RSPP (art. 17, comma 1, lettera b) o che viola l'art. 34, comma 2 — cioè che svolge il ruolo di RSPP senza aver fatto la formazione prevista.

Gli obblighi dell'art. 18 hanno sanzioni graduate nel comma 5: per gli inadempimenti sulla formazione dei lavoratori (art. 37) si va dall'arresto da due a quattro mesi all'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Due avvertenze. La prima: questi importi sono quelli rivalutati dal 2023 (+15,9%), e il meccanismo dell'art. 306 li aggiorna periodicamente — vanno ricontrollati, non copiati da un articolo vecchio. La seconda: sulla sanzione specifica per il datore di lavoro che non fa le nuove 16 ore le fonti non sono allineate, perché l'Accordo di per sé non ne prevede una e si discute su quale norma sanzionatoria si agganci. La lettura prudente è la più semplice: farlo entro il termine, invece di scommettere su come verrà contestato.

Come lo affronta Konnexa

Konnexa non redige DVR e non eroga corsi. Fa la parte noiosa: tiene insieme chi ricopre quale ruolo, in quale azienda, con quali documenti e da quando.

In concreto, per il datore di lavoro significa tre cose:

  • il ruolo è assegnato a una persona, e da lì discendono gli obblighi formativi e le loro scadenze — compreso il nuovo corso da 16 ore, che è una data sola per azienda ma diventa venti date su venti aziende;
  • attestati e nomine stanno nella scheda della persona, non in una cartella condivisa, quindi in ispezione si cercano dove ci si aspetta di trovarli;
  • quando la scadenza si avvicina la notifica arriva prima, non dopo.

Le deleghe di funzioni, invece, restano un atto giuridico da scrivere con chi di dovere: un gestionale può ricordarti che esistono e conservarle, non renderle valide.


Se il problema è più a monte — nessuno presidia nessuna scadenza — si comincia da qui.

Fonti: D.Lgs. 81/2008 artt. 2, 16, 17, 18, 29, 31, 34, 55 e Allegato II; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (rep. atti n. 59/CSR), G.U. n. 119 del 24 maggio 2025, e pagina dedicata del Ministero del Lavoro con le FAQ pubblicate il 27 marzo 2026; decreto direttoriale MLPS di rivalutazione delle ammende in vigore dal 1° luglio 2023. Verificato a settembre 2026 sul testo allora in vigore. Il D.Lgs. 81/2008 cambia spesso, quindi prima di decidere qualcosa su questi numeri confrontali con la norma di oggi.

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