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Il dirigente per la sicurezza: chi è e cosa deve fare

Non è chi ha il contratto da dirigente: è chi organizza il lavoro e vigila su di esso. Obblighi dell'art. 18, formazione e sanzioni, spiegati.

Konnexa 9 min di lettura
Un blocco in evidenza fra un riquadro superiore e quattro riquadri in basso, collegati da una linea di distribuzione

Sul dirigente si sbaglia il ragionamento di partenza, perché la parola esiste già e significa un'altra cosa: nel linguaggio comune è un inquadramento contrattuale, una casella del CCNL. Nel D.Lgs. 81/2008 non è quello. È una funzione, e la si può esercitare avendo il contratto da quadro, da impiegato o da operaio.

La definizione, tradotta

L'art. 2, comma 1, lettera d) definisce il dirigente come la

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Tre verbi, e sono tutto: attua, organizza, vigila. Chi riceve un indirizzo dall'alto, decide come tradurlo in turni, mezzi, squadre e procedure, e poi controlla che regga, è dirigente ai fini della sicurezza.

Il segnale che conta non è il titolo, è il potere: chi può comprare un'attrezzatura, fermare una linea o spostare del personale senza chiedere il permesso ogni volta, quei poteri li sta già esercitando.

Si è dirigenti per ciò che si fa

È il punto che rende inutile discutere di organigrammi. L'art. 299 lo scrive senza margini:

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Se eserciti di fatto quei poteri, ne rispondi. Non serve una nomina, e non basta l'assenza di una nomina per non esserlo. È la stessa logica che vale per il preposto: la legge guarda chi decideva, non chi era scritto sulla carta.

Da qui una confusione frequente: il dirigente non è un delegato. La delega di funzioni dell'art. 16 è un altro istituto, con requisiti formali suoi. Il dirigente ha obblighi propri direttamente dalla legge: una delega può ampliargli il perimetro, la sua mancanza non gli toglie niente.

Gli obblighi dell'art. 18, condivisi col datore

L'art. 18 si apre così: «Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:».

Quella lista non è del datore con un aiuto del dirigente: è di entrambi, ciascuno nel proprio perimetro. Dentro ci sono, fra gli altri:

  • nominare il medico competente e designare gli addetti alle emergenze (lett. a e b);
  • individuare il preposto o i preposti per la vigilanza (lett. b-bis);
  • affidare i compiti tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori (lett. c) e fornire i DPI idonei (lett. d);
  • far accedere alle zone a rischio grave solo chi ha istruzioni e addestramento (lett. e), ed esigere l'osservanza delle norme (lett. f);
  • inviare alla visita medica entro le scadenze della sorveglianza sanitaria (lett. g) e vigilare che nessuno sia adibito alla mansione senza giudizio di idoneità (lett. bb);
  • informare, formare e addestrare i lavoratori (artt. 36 e 37).

Letta con occhi pratici, è la giornata di un responsabile di produzione. Ed è esattamente il motivo per cui quel responsabile è, quasi sempre, un dirigente.

Cosa invece resta al solo datore di lavoro

Due cose, e non si spostano. L'art. 17 stabilisce che il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR, né la designazione del RSPP.

Nessun dirigente, nessuna delega, nessun organigramma può prendersele. Il dirigente può — e di solito deve — contribuire alla valutazione con quello che sa del suo reparto, ma firma e responsabilità restano del datore. La conferma è nelle sanzioni: l'art. 55, ai commi 1 e 2, punisce il solo datore di lavoro per le violazioni legate alla valutazione dei rischi. Il dirigente compare dal comma 5, sugli obblighi dell'art. 18.

Su quando il DVR va rifatto abbiamo scritto qui; su RSPP e RLS a confronto, qui.

Dirigente, preposto, datore: la riga che li separa

Chi Il verbo In pratica
Datore di lavoro decide e spende titolarità dell'impresa, poteri decisionali e di spesa
Dirigente organizza e vigila traduce le direttive in turni, mezzi, procedure
Preposto sovrintende sta dove si lavora, controlla l'esecuzione, interrompe se serve

La differenza fra dirigente e preposto sta in cosa si guarda. Il preposto guarda l'esecuzione — le persone mentre lavorano, i comportamenti, i DPI indossati o no — e ha il dovere di fermare un'attività non conforme. Il dirigente guarda l'organizzazione: che il lavoro sia impostato in modo da potersi fare in sicurezza, che le persone siano formate, che i mezzi ci siano. Il suo dovere è che quell'attività non nasca non conforme.

Sono due livelli, e la stessa persona può occuparli entrambi — capita spesso nelle aziende piccole. Non è un problema, purché si facciano entrambi i percorsi formativi. Sugli obblighi propri del vertice, il pezzo dedicato è questo.

La formazione, dopo l'Accordo del 2025

L'art. 37, comma 7, obbliga datore di lavoro, dirigenti e preposti a ricevere «un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico». Le durate le fissa l'Accordo Stato-Regioni, e con quello del 17 aprile 2025 (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025) sono cambiate:

  • il corso iniziale del dirigente passa a 12 ore — erano 16 con l'Accordo del 21 dicembre 2011 — sempre in quattro moduli: giuridico-normativo; gestione e organizzazione della sicurezza; compiti specifici in materia di salute e sicurezza; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori;
  • l'aggiornamento resta di 6 ore ogni 5 anni: qui non è cambiato niente;
  • si aggiunge un modulo di 6 ore per i dirigenti che operano nei cantieri temporanei o mobili;
  • per il dirigente l'e-learning è ammesso, oltre alla presenza e alla videoconferenza sincrona.

La riduzione a 12 ore vale per i corsi nuovi: la formazione già fatta secondo l'Accordo 2011 resta valida e non va rifatta, si prosegue con l'aggiornamento quinquennale.

Vale anche il contrario di quello che ci si aspetta: il dirigente è la figura che il nuovo Accordo tocca meno di tutte. Il preposto passa da 8 a 12 ore con aggiornamento biennale, il datore di lavoro si vede introdurre un obbligo di 16 ore che prima non aveva; il dirigente perde quattro ore sul corso base. Chi ricalcola lo scadenzario tende a rimaneggiare anche le sue date: non serve. Il quadro completo è qui.

Nota sulle fonti: alcuni riepiloghi di settore danno le 12 ore come "invariate" rispetto al 2011. È un errore ricorrente: l'Accordo 2011 ne prevedeva 16.

Il caso più frequente: il responsabile di stabilimento

Un'azienda ha la sede a Bologna e un secondo stabilimento a Modena. A Modena c'è un responsabile: decide i turni, ordina i materiali, chiama la ditta di manutenzione, stabilisce quando si lavora il sabato, sposta le persone da una linea all'altra. Sul contratto è un quadro. Nell'organigramma della sicurezza non compare: c'è il datore di lavoro (l'amministratore, a Bologna), c'è l'RSPP esterno, ci sono tre preposti di reparto.

Quel responsabile è un dirigente per la sicurezza, dal primo giorno in cui ha organizzato il lavoro di qualcun altro con poteri suoi. E siccome nessuno l'ha mai chiamato così:

  • non ha fatto il corso da dirigente, e la formazione mancante è una violazione dell'art. 37;
  • gli obblighi dell'art. 18 su quello stabilimento risultano formalmente tutti del datore di lavoro, che sta a settanta chilometri e materialmente non li presidia;
  • se a Modena succede un infortunio, l'indagine ricostruisce chi organizzava quel lavoro. E la risposta non sarà l'amministratore.

Le varianti sono sempre le stesse: il direttore di filiale, il capo cantiere con autonomia di spesa, il responsabile di punto vendita, il socio che "segue la parte operativa". Persone che organizzano il lavoro altrui e che nell'impianto della sicurezza risultano invisibili.

Il rimedio non è complicato — riconoscere la funzione, metterla per iscritto, formare la persona, darle formalmente i poteri che già esercita. Non lo fa quasi nessuno perché fino all'infortunio o all'ispezione non succede niente.

Le sanzioni

Il dirigente risponde in proprio: il comma 5 dell'art. 55 si apre con «Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti». Qualche esempio, con gli importi rivalutati in vigore dal 6 ottobre 2023:

  • art. 18 c. 1 lett. c), e), f), q) e artt. 36-37 — compiti affidati senza tener conto delle capacità, accesso a zone a rischio, mancata informazione e formazione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro;
  • art. 18 c. 1 lett. a), b-bis), d) — medico competente non nominato, preposto non individuato, DPI non forniti: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.738,58 a 6.954,00 euro;
  • art. 18 c. 1 lett. g), s) — visite mediche non richieste, RLS non consultato: ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro;
  • art. 18 c. 1 lett. bb) — lavoratore adibito alla mansione senza giudizio di idoneità: sanzione amministrativa da 1.423,83 a 6.407,28 euro.

C'è poi il piano che le tabelle non mostrano: in caso di infortunio grave, la posizione di garanzia espone il dirigente ai reati di lesioni colpose e omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Lì gli importi dell'art. 55 diventano il problema minore. Se l'ispezione è già in corso, l'elenco di quello che chiedono è questo.

Come lo affronta Konnexa

Konnexa non decide chi è dirigente: quella è una lettura dell'organizzazione reale, e la fanno l'azienda e il suo consulente. Quello che può fare è non far sparire la risposta una volta data.

Dirigente è un ruolo assegnato a una persona. Dall'assegnazione discendono i corsi che le servono, le date in cui scadono e le notifiche che arrivano prima; toglierlo chiude gli obblighi, spostarlo li sposta.

Serve a una domanda che di solito nessuno sa dove andare a guardare: chi sono, oggi, i miei dirigenti — e la loro formazione è in regola? Su un'azienda si ricostruisce a memoria. Su venti, no. Chi vede cosa lo abbiamo spiegato qui; le scadenze in generale, qui.


Fonti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2 c. 1 lett. d), 16, 17, 18, 37 c. 7, 55 (commi 1, 2 e 5) e 299; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (rep. atti n. 59/CSR), G.U. n. 119 del 24 maggio 2025; Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011. Importi delle sanzioni come rivalutati (+15,9%) con decorrenza 6 ottobre 2023. Verificato a settembre 2026 sul testo allora in vigore. Il D.Lgs. 81/2008 cambia spesso, quindi prima di decidere qualcosa su questi numeri confrontali con la norma di oggi.

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