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Obblighi del lavoratore: cosa deve fare e cosa rischia
Il lavoratore non è solo il dipendente a contratto. Gli obblighi dell'art. 20, le sanzioni penali dell'art. 59 e la formazione dopo l'Accordo 2025.
Della sicurezza sul lavoro si parla quasi sempre come di un elenco di cose che deve fare il datore. È metà della storia. Il D.Lgs. 81/2008 mette obblighi anche in capo a chi lavora, e li punisce con l'arresto o l'ammenda — non con una nota in busta paga.
Chi è "lavoratore" non lo decide il contratto
L'art. 2, comma 1, lettera a) definisce lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Esclusi solo gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Tre pezzi di quella frase decidono tutto: indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere. Non serve un contratto subordinato e non serve uno stipendio.
Sono poi equiparati al lavoratore, fra gli altri:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la propria attività per conto della società;
- l'associato in partecipazione (artt. 2549 e seguenti del codice civile);
- il tirocinante, e chi partecipa a percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- l'allievo di istituti scolastici e universitari e chi frequenta corsi di formazione professionale, limitatamente ai periodi in cui usa davvero laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici o videoterminali;
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, nei limiti previsti dall'art. 3.
Sui volontari conviene essere precisi, perché è un punto su cui si legge di tutto: quelli delle associazioni (legge 266/1991) e chi svolge il servizio civile non sono equiparati ai lavoratori. Stanno nell'art. 3, comma 12-bis, che applica loro il regime dei lavoratori autonomi dell'art. 21: tutelati, ma con un'altra norma.
La conseguenza pratica è banale e viene sbagliata spesso: chi conta le persone da formare guardando solo il libro unico conta male. Il socio che lavora in reparto e il tirocinante al secondo mese sono lavoratori a tutti gli effetti.
Gli obblighi: art. 20
Il comma 1 è la regola generale: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore.
Il comma 2 lo scompone in obblighi puntuali. In sintesi, il lavoratore deve:
- contribuire all'adempimento degli obblighi di tutela, insieme a datore, dirigenti e preposti (lettera a);
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale (b);
- usare correttamente attrezzature, sostanze e miscele pericolose, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza (c);
- utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione (d);
- segnalare immediatamente al datore, al dirigente o al preposto le deficienze di mezzi e DPI e ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, intervenendo in caso di urgenza nei limiti delle proprie competenze e informando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (e);
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo (f);
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza e che possono compromettere la sicurezza propria o altrui (g);
- partecipare ai programmi di formazione e addestramento (h);
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente (i).
Il comma 3 aggiunge, negli appalti, l'obbligo di esporre la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro.
Vale la pena rileggere la lettera f) e la lettera g). Sono le due che descrivono i comportamenti da cui nasce buona parte degli infortuni gravi: la protezione tolta perché rallenta, e la manovra fatta "tanto lo so fare".
Il punto che sorprende: le sanzioni sono penali
Non è una faccenda disciplinare. L'art. 59 punisce il lavoratore con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a 854,30 euro per la violazione dell'art. 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) — oltre che dell'art. 43, comma 3, cioè il rifiuto ingiustificato della designazione ad addetto alla gestione delle emergenze. Per la violazione del comma 3 (la tessera) è invece prevista una sanzione amministrativa da 71,18 a 427,16 euro.
Due cose da notare.
La prima: la lettera a) del comma 2, quella del generico "contribuire", non è sanzionata. Tutte le altre sì. L'elenco delle lettere non è un dettaglio da giuristi: è esattamente il perimetro di ciò che diventa reato.
La seconda: si tratta di contravvenzioni. Significa procura, non ufficio del personale — anche se in concreto si estinguono regolarizzando la propria condotta e pagando una somma ridotta, secondo la procedura richiamata dall'art. 301. E la sanzione disciplinare prevista dal contratto resta in aggiunta, non al posto.
Sugli importi, un avviso. Sono quelli rivalutati del 15,9% dal 1° luglio 2023 (decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111/2023): la rivalutazione è quinquennale, quindi a settembre 2026 valgono ancora. Circolano però tabelle con i vecchi 245,70–737,10 euro e sintesi arrotondate a "300–900 euro": non sono i numeri in vigore.
I diritti sono lo specchio degli obblighi
Ogni obbligo del lavoratore ha un obbligo del datore che lo rende possibile. Se manca il secondo, il primo non regge.
- Informazione e formazione (artt. 36 e 37) le fornisce il datore. E l'art. 37, comma 12, è netto: avvengono durante l'orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Un corso pagato di tasca propria, o fatto di sabato non retribuito, non è a norma.
- I DPI li fornisce il datore (art. 18 e Titolo III). Il lavoratore ha l'obbligo di usarli correttamente e di custodirli, non di comprarli.
- Allontanarsi si può. L'art. 44 dice che il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa non può subire pregiudizio alcuno e va protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. E chi, nell'impossibilità di contattare il superiore, prende misure per evitare le conseguenze del pericolo non ne risponde, salvo grave negligenza.
La formazione dopo l'Accordo Stato-Regioni 2025
Il nuovo Accordo (17 aprile 2025, in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025) ha sostituito quello del 2011. Per il lavoratore la struttura resta a due moduli:
| Modulo | Durata minima | Modalità |
|---|---|---|
| Generale | 4 ore | anche e-learning |
| Specifica — rischio basso | 4 ore | anche e-learning |
| Specifica — rischio medio | 8 ore | in presenza o videoconferenza sincrona |
| Specifica — rischio alto | 12 ore | in presenza o videoconferenza sincrona |
| Aggiornamento | 6 ore ogni 5 anni | anche e-learning |
Tre cambiamenti che si sentono in pratica:
- La formazione va erogata al momento della costituzione del rapporto di lavoro (art. 37, comma 4), oltre che al cambio di mansione e all'introduzione di nuove attrezzature o sostanze. La prassi del "entro sessanta giorni" non c'è più.
- La verifica finale dell'apprendimento è obbligatoria, e non solo sui corsi iniziali: anche sugli aggiornamenti.
- Il modulo generale vale come credito formativo permanente: si fa una volta e resta valido per tutta la vita lavorativa, anche cambiando azienda e settore. Cambiando lavoro si rifà la parte specifica, non la generale.
Su quest'ultimo punto attenzione a una confusione che gira parecchio: il credito che decade dopo dieci anni in assenza di aggiornamenti regolari riguarda le abilitazioni all'uso delle attrezzature, non il modulo generale di quattro ore. Le due regole vengono spesso citate insieme come se fossero la stessa cosa. La lettura prudente è una sola: conservare l'attestato della formazione generale, perché è quello che evita di rifare il corso a ogni assunzione — e senza carta in mano un credito permanente non lo dimostra nessuno.
Il quadro completo delle altre figure sta in cosa cambia con l'Accordo 2025.
Il problema pratico: nessuna di queste date è collettiva
Gli obblighi del lavoratore sono individuali, e lo sono anche le scadenze. La formazione specifica di una persona scade cinque anni dopo il suo corso, non dopo quello del reparto. Chi entra a maggio ha un ciclo diverso da chi è entrato a settembre. Chi cambia mansione riparte con una formazione specifica nuova, e spesso nessuno lo registra: il cambio di mansione è una decisione organizzativa, non un adempimento, e non passa da chi tiene le scadenze.
È la stessa dinamica dei documenti del primo giorno: finché sono cinque persone si tiene a memoria, a venti no.
Come lo affronta Konnexa
Il lavoratore è un'anagrafica con un ruolo, e dal ruolo discendono i corsi che gli servono e le date in cui scadono. L'anagrafica non è il libro unico: ci stanno anche i soci lavoratori e i tirocinanti, che gli obblighi ce li hanno lo stesso.
Attestati e visite si caricano con la loro data di scadenza, e la notifica arriva prima, non il giorno dopo. Non è molto di più di questo: serve a rispondere a "chi è scoperto oggi?" guardando una schermata, invece di aprire venti cartelle.
Per il resto della squadra: il preposto, RSPP e RLS a confronto, gli obblighi del datore di lavoro e il socio amministratore, che è il caso in cui lavoratore e datore possono essere la stessa persona.
Fonti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 3, 18, 20, 36, 37, 43, 44, 59 e 301; decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023 (rivalutazione di ammende e sanzioni); Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, in G.U. n. 119 del 24 maggio 2025, e FAQ del Ministero del Lavoro. Verificato a settembre 2026 sul testo allora in vigore. Il D.Lgs. 81/2008 cambia spesso, quindi prima di decidere qualcosa su questi numeri confrontali con la norma di oggi.