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Il medico competente: cosa fa e quando è obbligatorio

Non serve in ogni azienda: si nomina quando la valutazione dei rischi impone la sorveglianza sanitaria. Obblighi, tipi di visita, giudizi di idoneità.

Konnexa 8 min di lettura
Un documento in alto collegato a tre soli riquadri di una fila di sei

Il medico competente è l'unica figura della sicurezza che non tutte le aziende devono avere. Non dipende da quanti dipendenti si hanno: dipende dai rischi. Se la valutazione dei rischi dice che serve la sorveglianza sanitaria, il medico va nominato; se dice di no, non c'è nessun obbligo di averlo.

È una distinzione che si perde spesso, in entrambe le direzioni: c'è chi paga un medico che non gli serve e chi non lo nomina in un'azienda dove servirebbe.

Chi è, per legge

L'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008 lo definisce come il medico in possesso dei titoli e requisiti dell'art. 38, che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.

I titoli dell'art. 38 sono un elenco chiuso: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza nelle stesse discipline o in tossicologia o igiene industriale; l'autorizzazione dell'art. 55 del D.Lgs. 277/1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, con percorsi formativi aggiuntivi. Un medico generico, per quanto bravo, non può fare il medico competente.

I medici competenti sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero della salute e devono partecipare al programma di educazione continua in medicina, conseguendo almeno il 70% dei crediti nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Quando la nomina è obbligatoria

L'obbligo sta nell'art. 18, comma 1, lettera a): nominare il medico competente "per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28".

Quella seconda parte non c'era nel testo originale: l'ha aggiunta il D.L. 48/2023, convertito con la L. 85/2023. Prima l'obbligo si leggeva ancorato ai soli casi tipizzati (agenti chimici, biologici, cancerogeni, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre le venti ore settimanali). Oggi vale anche il caso generale: se la valutazione dei rischi individua un rischio per la salute che richiede controllo sanitario, il medico va nominato anche fuori dai casi elencati.

Il punto pratico è che l'obbligo nasce dal DVR: non da una soglia di dipendenti, non dal codice ATECO. Per questo "devo nominare il medico competente?" si risponde rileggendo la valutazione dei rischi, e un DVR vecchio dà risposte sbagliate — v. ogni quanto aggiornare il DVR.

Una precisazione, perché la confusione è diffusa: il D.L. 146/2021 (convertito con L. 215/2021) non ha toccato la nomina. Quel decreto è quello del preposto e della formazione; sul medico competente ha inciso di riflesso, modificando l'art. 18, comma 1, lettera g): il datore deve inviare i lavoratori alla visita entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria. L'ampliamento della nomina è del 2023.

La mancata nomina, quando dovuta, è una contravvenzione penale a carico del datore di lavoro (art. 55): arresto o ammenda, non una semplice sanzione amministrativa.

Cosa deve fare: l'art. 25

Gli obblighi del medico competente sono elencati nell'art. 25. I più significativi, e quelli che in azienda si vedono:

  • collabora alla valutazione dei rischi e alla programmazione della sorveglianza sanitaria, alla formazione e all'organizzazione del primo soccorso;
  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
  • istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza, sotto la propria responsabilità;
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o con cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi: se decide una periodicità diversa dall'annuale, deve comunicarlo al datore di lavoro (lettera l);
  • comunica per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria in occasione della riunione periodica dell'art. 35, quella che nelle aziende con più di 15 lavoratori si tiene almeno una volta l'anno con datore di lavoro, RSPP e RLS;
  • dal D.L. 159/2025 (convertito con L. 198/2025) fornisce anche informazioni sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening previsti dai LEA (lettera a-bis).

Quella che in azienda si chiama "la relazione annuale del medico" sono in realtà due adempimenti distinti: la comunicazione dei dati collettivi alla riunione periodica (art. 25, lettera i) e la trasmissione telematica dei dati aggregati sanitari e di rischio ai servizi competenti per territorio, con il modello dell'Allegato 3B, entro il primo trimestre dell'anno successivo (art. 40).

I tipi di visita

L'art. 41, comma 2, elenca le visite mediche che compongono la sorveglianza sanitaria:

  • preventiva, anche in fase preassuntiva, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro e valutare l'idoneità alla mansione specifica;
  • periodica, per controllare lo stato di salute;
  • su richiesta del lavoratore, se il medico la ritiene correlata ai rischi professionali;
  • al cambio di mansione, per verificare l'idoneità a quella nuova;
  • alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa;
  • al rientro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi;
  • in presenza di ragionevole motivo di ritenere il lavoratore sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti, nelle attività a elevato rischio infortunistico (lettera e-quater, introdotta dal D.L. 159/2025).

Due cambiamenti recenti vanno conosciuti. La L. 203/2024, in vigore dal 12 gennaio 2025, ha accorpato la visita preassuntiva dentro la preventiva e ha eliminato la possibilità di farla svolgere dalla ASL: ora la fa il medico competente. La stessa legge ha reso la visita di rientro dopo i 60 giorni una valutazione del medico competente anziché un automatismo. Su come si incastra con l'assunzione, v. la visita medica del neoassunto.

Le visite sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami e le indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico. Non possono essere usate per accertare stati di gravidanza.

Il giudizio di idoneità

Alla fine di ogni visita il medico esprime uno di quattro giudizi (art. 41, comma 6):

  1. idoneità alla mansione specifica;
  2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni (niente sollevamento oltre un certo peso, niente lavoro in quota, uso obbligatorio di un dispositivo);
  3. inidoneità temporanea, con l'indicazione dei limiti temporali di validità;
  4. inidoneità permanente.

Il giudizio si dà per iscritto, in copia sia al lavoratore sia al datore di lavoro, e ha un effetto immediato sull'organizzazione: il datore deve vigilare affinché i lavoratori soggetti a sorveglianza non siano adibiti alla mansione senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18, lettera bb). Le prescrizioni non sono un consiglio: sono un vincolo su come quella persona può lavorare.

Contro il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione alla ASL territorialmente competente, che conferma, modifica o revoca il giudizio. Possono ricorrere sia il lavoratore sia il datore di lavoro.

Ogni quanto si ripete

La periodicità della visita periodica, quando non è la normativa specifica a fissarla, è di norma una volta l'anno. Ma non è un dogma: il medico competente può stabilire una cadenza diversa in funzione della valutazione del rischio, e l'organo di vigilanza può, con provvedimento motivato, disporre contenuti e periodicità differenti da quelli indicati dal medico.

Tradotto: la scadenza vera è quella scritta nel protocollo sanitario della vostra azienda, non "un anno" generico.

Chi si accorge che una visita scade

Il protocollo sanitario è un documento del medico, che in azienda non c'è tutti i giorni. Le scadenze delle visite sono una per persona, sfalsate, e non coincidono con nessun altro giro aziendale.

Così qualcuno se ne accorge tardi, o non se ne accorge finché non arriva un'ispezione — e "questo lavoratore ha il giudizio di idoneità valido per la mansione che svolge?" è tra le prime domande che vengono fatte, v. cosa chiedono in ispezione. È lo stesso problema di tutte le scadenze della sicurezza: esistono, ma non hanno un padrone.

Come lo affronta Konnexa

Konnexa non fa il lavoro del medico competente: non redige protocolli, non esprime giudizi e non sostituisce la cartella sanitaria, che resta in custodia del medico.

Quello che fa è tenere insieme le due cose che in azienda stanno separate: il dipendente con la sua mansione e le date delle sue visite. Il giudizio di idoneità si carica come documento della persona, con la sua scadenza; da lì arriva la notifica prima che scada, e "chi devo mandare a visita il mese prossimo?" si risponde da una schermata invece che con una telefonata al medico.

Chi vede cosa lo regolano i permessi: i documenti sanitari sono dati delicati e non devono essere visibili a chiunque abbia un accesso — v. ruoli e permessi.


Fonti: D.Lgs. 81/2008 artt. 2, 18, 25, 35, 38, 40, 41 e 55; D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023; L. 203/2024; D.L. 159/2025 conv. L. 198/2025; D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021. Verificato a settembre 2026 sul testo allora in vigore. Il D.Lgs. 81/2008 cambia spesso, quindi prima di decidere qualcosa su questi numeri confrontali con la norma di oggi: la sorveglianza sanitaria è stata modificata tre volte in tre anni.

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