Informative
Chi è l'RLS e cosa fa? Nomina, poteri e formazione
Lo eleggono i lavoratori, non lo nomina il datore. I poteri dell'art. 50, le ore di formazione e cosa fare se nessuno si candida.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è, secondo l'art. 2 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 81/2008, la «persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro».
Tre cose bastano a inquadrarlo: lo scelgono i lavoratori, deve esserci in tutte le aziende, e ha poteri propri che non dipendono dalla disponibilità del datore di lavoro. Su come si distingue dall'RSPP abbiamo già scritto qui: questo pezzo guarda solo l'RLS.
Non lo nomina il datore di lavoro
L'art. 47 comma 2 è netto: in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Come, dipende dalla dimensione:
- fino a 15 lavoratori (comma 3): eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo — è il rappresentante territoriale dell'art. 48;
- oltre 15 lavoratori (comma 4): eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; dove non ci sono, lo eleggono comunque i lavoratori al loro interno.
Il datore di lavoro non compare in nessuno dei due casi: non lo può nominare, né proporre, né revocare. Il documento che in azienda tutti chiamano "nomina RLS" è, in realtà, il verbale di un'elezione: la firma che conta è quella dei lavoratori.
Un vincolo che si scopre spesso tardi: l'incarico è incompatibile con quello di responsabile o addetto del servizio di prevenzione e protezione (art. 50 comma 7). L'RLS non può essere anche l'RSPP.
Quanti ne servono
Il numero minimo lo fissa l'art. 47 comma 7:
| Lavoratori | RLS minimi |
|---|---|
| fino a 200 | 1 |
| da 201 a 1.000 | 3 |
| oltre 1.000 | 6 |
Sono minimi, non massimi: il comma 5 rimanda alla contrattazione collettiva per il numero effettivo, le modalità di designazione, il tempo di lavoro retribuito e i mezzi. Il CCNL può prevederne di più, mai di meno.
Aziendale, territoriale, di sito produttivo
Aziendale è quello ordinario, eletto dentro l'azienda.
Territoriale (RLST) — art. 48: esercita le competenze dell'RLS per tutte le aziende del territorio o del comparto in cui nessun rappresentante è stato eletto. Ha una formazione più lunga: almeno 64 ore iniziali entro tre mesi dall'incarico e 8 ore annue di aggiornamento. Le aziende che non hanno un RLS interno versano un contributo al fondo di sostegno previsto dall'art. 52.
Di sito produttivo — art. 49: dove più imprese lavorano insieme e le interferenze sono il rischio principale — porti, centri intermodali, impianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, aree produttive con oltre 500 addetti. Si individua fra gli RLS delle aziende presenti sul sito.
Cosa può chiedere: l'art. 50
Qui sta la sostanza del ruolo: l'art. 50 elenca attribuzioni che sono diritti esigibili, non cortesie.
- accede ai luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni (lett. a);
- è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione (lett. b);
- è consultato sulla designazione di RSPP e ASPP, degli addetti antincendio e primo soccorso e del medico competente (lett. c);
- è consultato sull'organizzazione della formazione (lett. d);
- riceve informazioni e documentazione su rischi, sostanze pericolose, macchine, impianti, organizzazione del lavoro, infortuni e malattie professionali (lett. e ed f);
- riceve una formazione adeguata (lett. g);
- formula osservazioni durante le visite delle autorità di vigilanza (lett. i) — vale la pena saperlo prima di ritrovarselo in un'ispezione;
- partecipa alla riunione periodica dell'art. 35 (lett. l);
- fa proposte, avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati e, se ritiene le misure inidonee, ricorre alle autorità competenti (lett. m, n, o).
Il DVR merita una riga a parte: il comma 4 dell'art. 50, con l'art. 18 comma 1 lettera o), stabilisce che l'RLS ne riceve copia su sua richiesta, e che la consegna dev'essere tempestiva. Non è un invio automatico, ma quando la richiesta arriva non è discutibile — e se il DVR è vecchio, diventa un problema in sé.
La riunione periodica (art. 35) è obbligatoria almeno una volta l'anno sopra i 15 lavoratori, con datore di lavoro, RSPP, medico competente se nominato e RLS. Sotto i 15 non è obbligatoria — ma l'RLS può chiederla, ed è una delle poche leve concrete che ha nelle aziende piccole.
Consultare non è informare: la consultazione è preventiva, deve avvenire quando l'opinione può ancora incidere, e comunicare a decisioni prese non assolve l'obbligo. In cambio l'RLS è tenuto al segreto su quanto apprende (comma 6), dati personali e segreto industriale compresi.
La formazione: 32 ore, più l'aggiornamento annuale
L'art. 37 comma 10 dà all'RLS diritto a una formazione particolare sui rischi specifici. Il comma 11 fissa i numeri:
- 32 ore iniziali, di cui almeno 12 sui rischi specifici presenti in azienda, con verifica di apprendimento;
- aggiornamento annuale: minimo 4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori, minimo 8 ore oltre i 50.
La novità recente riguarda le imprese sotto i 15 lavoratori, per le quali l'aggiornamento periodico non era previsto dalla legge. Il decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, convertito con legge 29 dicembre 2025 n. 198, ha esteso l'obbligo anche a loro, rimettendone però la durata alla contrattazione collettiva nazionale, "nel rispetto del principio di proporzionalità" e tenuto conto della dimensione e del livello di rischio. Tradotto: l'obbligo c'è, le ore le dà il CCNL. Dove il contratto non l'ha ancora recepito, la lettura prudente è programmare comunque un aggiornamento annuale.
E l'Accordo Stato-Regioni 2025? Non ha riscritto le ore dell'RLS, che restano quelle dell'art. 37 e della contrattazione collettiva. Ha però abrogato l'allegato dell'accordo del 2016 in cui stava il vincolo sull'e-learning per questo corso.
Infine: la formazione avviene durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore (art. 37 comma 12), e la sua mancanza è sanzionata penalmente in capo al datore di lavoro (art. 55).
Le tutele del rappresentante
L'art. 50 comma 2 protegge chi accetta l'incarico, ed è la parte che convince a candidarsi:
- dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione;
- ha diritto ai mezzi e agli spazi necessari, e all'accesso ai dati sugli infortuni di cui all'art. 18 comma 1 lettera r);
- non può subire alcun pregiudizio a causa dell'attività svolta, e gli si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Non è un incarico da svolgere nel tempo libero. Se in azienda viene trattato così, l'obbligo non è rispettato nemmeno quando il nome sul verbale c'è.
E se nessuno si candida?
È il caso più frequente nelle micro-imprese, ed è quello che genera più confusione. Il punto di partenza: l'elezione è un diritto dei lavoratori, non un adempimento del datore. Se nessuno accetta, l'azienda non può essere sanzionata per l'assenza dell'RLS — non è una nomina che le compete. Restano però tre cose che le competono eccome.
1. Documentare. Va messo agli atti che l'occasione c'è stata: assemblea convocata, verbale che dà atto della mancata elezione. Senza quel foglio, in verifica non si distingue un'azienda in cui nessuno si è candidato da una in cui nessuno ha chiesto.
2. L'RLST. L'art. 47 comma 8 è esplicito: se i lavoratori non procedono all'elezione, le funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale, o da quello di sito produttivo, salvo diverse intese fra le associazioni sindacali. Il ruolo non sparisce, cambia titolare. E l'azienda senza RLS interno rientra fra quelle che contribuiscono al fondo dell'art. 52.
3. La comunicazione all'INAIL. L'art. 18 comma 1 lettera aa) impone di comunicare in via telematica il nominativo dell'RLS in caso di nuova elezione o designazione. Due chiarimenti che fanno risparmiare tempo:
- non è un adempimento annuale. Se il nominativo non cambia, non si ricomunica nulla: la comunicazione annuale "di conferma" non è dovuta;
- se l'RLS non è stato eletto, non c'è nulla da comunicare. La comunicazione riguarda un nome; senza nome non scatta — quello che serve è il verbale del punto 1.
Sul termine le fonti divergono: il servizio "Dichiarazione RLS" dell'INAIL parla solo di nuova elezione o designazione, senza indicare una data, mentre gran parte delle fonti professionali indica il 31 marzo dell'anno successivo. La lettura prudente è la seconda. La violazione è punita con una sanzione amministrativa di importo contenuto (le fonti riportano 50-300 euro, ma gli importi del D.Lgs. 81/2008 sono rivalutati periodicamente).
Come lo affronta Konnexa
In Konnexa l'RLS è un ruolo assegnato a un dipendente reale, con il suo fascicolo. Dal ruolo discendono due documenti distinti, ed è la distinzione che di solito si perde:
- il verbale di nomina, cioè l'esito dell'elezione: Konnexa ne genera il modello in Word con i dati dell'azienda e l'elenco dei lavoratori, lo si fa firmare e lo si ricarica, e resta allegato al dipendente come "Nomina RLS";
- l'attestato del corso e il suo aggiornamento, documento diverso e con una scadenza propria.
La nomina non scade, la formazione sì: sono due righe separate dello scadenzario, ed è l'aggiornamento annuale quello che passa inosservato, perché è una data isolata che non coincide con nessun'altra. Se la persona cambia mansione o esce, il ruolo non resta valido per inerzia. Su chi vede quali dati fra azienda, consulente e professionisti esterni, abbiamo scritto qui.
Fonti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 35, 37, 47, 48, 49, 50 e 55 (Normattiva, tussl.it); D.L. 31 ottobre 2025 n. 159 convertito con L. 29 dicembre 2025 n. 198; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (lavoro.gov.it); INAIL, servizio "Dichiarazione RLS". Verificato a settembre 2026 sul testo allora in vigore. Il D.Lgs. 81/2008 cambia spesso, quindi prima di decidere qualcosa su questi numeri confrontali con la norma di oggi.