Sanzioni sicurezza sul lavoro: la tabella 2026
Quanto si paga per DVR mancante, RSPP o medico non nominati, corsi non fatti: importi rivalutati e come si chiude pagando un quarto del massimo.
Le sanzioni della sicurezza sul lavoro stanno negli articoli da 55 a 59 del D.Lgs. 81/2008. Quasi tutte sono contravvenzioni, cioè arresto o ammenda a scelta del giudice, e gli importi scritti nel decreto sono più bassi di quelli che si pagano davvero: sono stati rivalutati quattro volte, l'ultima del 15,9% per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023, e la prossima rivalutazione è attesa nel 2028.
In questa pagina trovi gli importi in vigore, figura per figura, e il modo in cui una contestazione si chiude di solito, cioè regolarizzando e poi pagando un quarto del massimo.
Perché i numeri del decreto sono sbagliati per difetto
L'art. 306, comma 4-bis, dice che ammende e sanzioni amministrative del decreto si rivalutano ogni cinque anni in base all'indice ISTAT. In più la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 445) le ha alzate del 10% una volta per tutte. Gli aumenti, in ordine:
| Quando | Quanto | Atto |
|---|---|---|
| 1° luglio 2013 | +9,6% | prima rivalutazione, art. 306 c. 4-bis |
| 1° luglio 2018 | +1,9% | decreto direttoriale 12/2018 |
| 1° gennaio 2019 | +10% | L. 145/2018, art. 1 c. 445 |
| 6 ottobre 2023 | +15,9% | decreto direttoriale 111/2023 |
Un'ammenda che nel decreto è scritta «da 2.500 a 6.400 euro» oggi vale da 3.559,60 a 9.112,57 euro. Gli importi di questa pagina sono quelli del prospetto che l'Ispettorato nazionale del lavoro ha mandato ai propri uffici con la nota 1159 del 9 novembre 2023, cioè la tabella che usa chi scrive il verbale. Una nota di pochi giorni prima (la 724 del 30 ottobre) e molti siti riportano cifre diverse di qualche euro, perché arrotondano in passaggi diversi: se trovi 3.561,44 al posto di 3.559,60 è la stessa sanzione.
Due cose vanno aggiunte. Il decreto del 2023 parlava di decorrenza dal 1° luglio, ma l'Ispettorato ha chiarito che gli aumenti valgono solo per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023, giorno della pubblicazione, perché una sanzione più severa non può essere retroattiva. La maggiorazione del 10% del 2019, poi, raddoppia se nei tre anni precedenti il datore di lavoro ha già ricevuto sanzioni per gli stessi illeciti.
Dal 2023 non ci sono state altre rivalutazioni. Il DL 19/2024 e il DL 159/2025 hanno toccato la patente a crediti e il lavoro nero e hanno lasciato fermi gli importi degli articoli 55-59. Il prossimo adeguamento quinquennale cade nel 2028.
Datore di lavoro: la tabella
Importi dell'ammenda per le violazioni dal 6 ottobre 2023. Dove c'è «arresto o ammenda» sceglie il giudice, ma in pratica si arriva quasi sempre all'ammenda ridotta per prescrizione, spiegata più sotto.
| Violazione | Obbligo violato / sanzione | Sanzione |
|---|---|---|
| DVR non fatto (valutazione dei rischi omessa) | art. 29 c. 1 / art. 55 c. 1 | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € |
| RSPP non nominato | art. 17 c. 1 lett. b) / art. 55 c. 1 | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € |
| DVR senza misure, programma di miglioramento o procedure | art. 28 c. 2 lett. b), c), d) / art. 55 c. 3 | ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 € |
| DVR senza relazione sui rischi o senza le mansioni a rischio | art. 28 c. 2 lett. a), f) / art. 55 c. 4 | ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 € |
| Formazione o informazione non fatta: lavoratori, preposti, dirigenti, addetti alle emergenze, RLS | artt. 36 e 37 / art. 55 c. 5 lett. c) | arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 € |
| Medico competente non nominato dove serve | art. 18 c. 1 lett. a) / art. 55 c. 5 lett. d) | arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 € |
| DPI non forniti | art. 18 c. 1 lett. d) / art. 55 c. 5 lett. d) | arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 € |
| Lavoratori non inviati a visita medica | art. 18 c. 1 lett. g) / art. 55 c. 5 lett. e) | ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 € |
| Riunione periodica mancante o irregolare; DVR non custodito in azienda | artt. 35 c. 2 e 29 c. 4 / art. 55 c. 5 lett. f) | sanzione amministrativa da 2.847,69 a 9.397,33 € |
C'è un caso in cui l'ammenda per il DVR sparisce del tutto. Se la valutazione manca in un'azienda dell'art. 31, comma 6 (industrie a rischio di incidente rilevante, centrali, aziende con più di 200 lavoratori e le altre dell'elenco), o dove si lavora con cancerogeni, amianto, rischio biologico di gruppo 3 e 4, atmosfere esplosive, o in un cantiere con più imprese sopra i 200 uomini-giorno, resta solo l'arresto, da quattro a otto mesi (art. 55, comma 2).
Formazione e sorveglianza sanitaria, poi, crescono con le persone coinvolte. Se la violazione riguarda più di cinque lavoratori l'ammenda raddoppia, oltre dieci triplica (art. 55, comma 6-bis). La formazione non fatta passa quindi a un importo da 3.417,22 a 14.807,93 € e poi da 5.125,83 a 22.211,89 €; la sorveglianza sanitaria a un importo da 5.695,36 a 11.390,71 € e poi da 8.543,02 a 17.086,07 €. Per un'azienda di venti persone senza corsi il massimo sale così da settemila a ventiduemila euro.
E l'ammenda non è l'unica conseguenza. DVR mancante, servizio di prevenzione senza responsabile e formazione non fatta stanno anche nell'Allegato I, tra le «gravi violazioni» per cui l'Ispettorato sospende l'attività (art. 14) fin dal primo accesso: tutta, oppure quella dei lavoratori non formati. Per la revoca, oltre a regolarizzare, si paga una somma aggiuntiva: 2.500 euro per il DVR, 3.000 per il servizio di prevenzione non costituito, 300 euro per ogni lavoratore non formato. La somma raddoppia se l'impresa è già stata sospesa nei cinque anni precedenti e non segue le rivalutazioni ISTAT. Chi continua a lavorare durante la sospensione rischia l'arresto fino a sei mesi.
Dirigente: le stesse pene del datore, tranne DVR e RSPP
Il comma 5 dell'art. 55 (formazione, medico competente, DPI, visite, riunione periodica) punisce «il datore di lavoro e il dirigente». I commi da 1 a 4, cioè valutazione dei rischi e nomina del RSPP, puniscono solo il datore, perché sono gli obblighi che l'art. 17 non gli lascia delegare.
Il dirigente risponde quindi per quello che organizza e dirige davvero, con o senza delega formale. Il datore di lavoro che delega, dal canto suo, conserva l'obbligo di vigilare su chi ha delegato.
Preposto
| Violazione | Obbligo violato / sanzione | Sanzione |
|---|---|---|
| Non sovrintende e non vigila, non segnala le carenze, non interviene in caso di pericolo | art. 19 c. 1 lett. a), c), e), f) / art. 56 lett. a) | arresto fino a 2 mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 € |
| Gli altri obblighi: non verifica che accedano alle zone a rischio solo i lavoratori istruiti, non avverte chi è esposto a un pericolo grave, non frequenta i corsi | art. 19 c. 1 lett. b), d), g) / art. 56 lett. b) | arresto fino a 1 mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 € |
Il preposto risponde anche senza una nomina scritta, se di fatto dirige il lavoro degli altri: ne abbiamo parlato qui.
Lavoratore
| Violazione | Obbligo violato / sanzione | Sanzione |
|---|---|---|
| Non osserva le disposizioni, non usa i DPI, rimuove o modifica le protezioni, non segnala, non si sottopone alle visite | art. 20 c. 2 lett. da b) a i) / art. 59 lett. a) | arresto fino a 1 mese o ammenda da 284,77 a 854,30 € |
| Non espone il tesserino di riconoscimento in appalto | art. 20 c. 3 / art. 59 lett. b) | sanzione amministrativa da 71,19 a 427,16 € |
Anche il lavoratore è sanzionato, e a volte lo scopre dopo un infortunio. Le sue violazioni però non cancellano quelle del datore: se non ha usato il DPI che non gli era mai stato consegnato, o non ha seguito una procedura che nessuno gli ha spiegato, il verbale risale.
Per completezza: il medico competente ha le sue sanzioni nell'art. 58, con arresto fino a tre mesi o ammende fino a 2.278,14 € per gli obblighi più gravi, come la collaborazione alla valutazione dei rischi, e sanzioni amministrative fino a 5.695,36 € sulle visite e sui giudizi.
Come si chiude: prescrizione e un quarto del massimo
Quasi nessuna di queste sanzioni finisce in un'aula. L'art. 301 rimanda al D.Lgs. 758/1994, che funziona così:
- l'ispettore (ASL o Ispettorato) accerta la contravvenzione e impartisce una prescrizione: cosa sistemare ed entro quando. Il termine è quello tecnicamente necessario, al massimo sei mesi, prorogabili una sola volta di altri sei per cause non imputabili all'azienda;
- entro sessanta giorni dalla scadenza verifica se l'azienda ha regolarizzato;
- se sì, la ammette a pagare un quarto del massimo dell'ammenda entro trenta giorni. Pagato, il reato è estinto e il fascicolo aperto in procura si chiude.
In cifre, con la tabella sopra: il DVR mancante si chiude con 2.278,14 €, la formazione non fatta con 1.850,99 € (3.701,98 € oltre cinque lavoratori e 5.552,97 € oltre dieci), il medico competente non nominato con 2.135,76 €. Il verbale riporta già questi importi, nella colonna «1/4 max».
Ci sono però due condizioni. Il quarto si paga solo se si è regolarizzato nel termine; chi non adempie va a processo per l'ammenda intera o l'arresto. E la somma non si può rateizzare: lo ha chiarito l'Ispettorato con la nota 2010 del 18 settembre 2026, e vale per tutte le contravvenzioni in materia di sicurezza.
Per le sanzioni amministrative (riunione periodica, tesserino, denunce) vale invece l'art. 301-bis: chi regolarizza entro il termine del verbale di primo accesso paga il minimo. Fa eccezione la patente a crediti dei cantieri: lavorare senza, o con meno di 15 crediti, costa il 10% del valore dei lavori e comunque almeno 12.000 euro (erano 6.000 prima del DL 159/2025), senza diffida.
La prescrizione ha un termine, e corre
Il quarto del massimo è una via d'uscita ragionevole, ma arriva solo dopo la regolarizzazione, e per quella l'ispettore fissa i giorni.
Per il DVR vuol dire scriverlo o rifarlo nel termine. Per i corsi vuol dire che quelle ore vanno fatte, da tutte le persone che mancano, con gli attestati in mano prima della verifica, mentre la sospensione è già scattata per chi non è formato. In quei giorni non c'è tempo di cercare un ente da zero: i corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, addetti alle emergenze e RLS li tiene chi scrive, Agatos Service.
E vale la regola che in un'ispezione decide quasi tutto: una cosa fatta ma non dimostrabile, come l'attestato rimasto nella posta di qualcuno o la nomina senza accettazione, nel verbale è una cosa non fatta, e l'ammenda si calcola su quello.
Come lo affronta Konnexa
Konnexa non difende nessuno davanti all'ispettore e non redige DVR. Tiene ogni nomina, attestato e giudizio di idoneità attaccato alla persona e al ruolo, con la sua data, in uno scadenzario che azienda e consulente guardano insieme, così le righe della tabella sopra si vedono prima che le scriva qualcun altro.
La domanda «chi non è formato, chi non è stato a visita, da quando manca il RSPP» ha così una risposta prima dell'accesso, quando il quarto del massimo non serve ancora.
Sulle date da presidiare per non arrivarci si continua qui; sul DVR, quando va aggiornato.
Fonti: D.Lgs. 81/2008, artt. 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 55, 56, 58, 59, 301, 301-bis, 306 c. 4-bis e Allegato I (testo vigente su bosettiegatti.eu e brocardi.it); L. 145/2018, art. 1 c. 445 e circolare INL 2/2019; decreto direttoriale 111 del 20 settembre 2023 e note INL 724 del 30 ottobre 2023 e 1159 del 9 novembre 2023 (importi rivalutati e decorrenza dal 6 ottobre 2023); D.Lgs. 758/1994, artt. 20 e 21 (normattiva.it); nota INL 2010 del 18 settembre 2026 (esclusa la rateizzazione); DL 19/2024 conv. L. 56/2024 e nota INL 1091/2024; DL 159/2025 conv. L. 198/2025. Verificato a ottobre 2026; se leggi molto dopo, ricontrolla: la prossima rivalutazione è attesa nel 2028.
Domande frequenti
- Quanto costa non avere il DVR?
- Per la mancata valutazione dei rischi l'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda che, con le rivalutazioni, va da 3.559,60 a 9.112,57 euro per le violazioni dal 6 ottobre 2023. La stessa pena vale per il datore che non nomina il RSPP. Nelle aziende a rischio più alto resta solo l'arresto, da quattro a otto mesi. Si aggiunge la sospensione dell'attività, che si revoca pagando 2.500 euro.
- Quali sono le sanzioni per la mancata formazione sulla sicurezza?
- La mancata formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, addetti alle emergenze e RLS è punita con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Se riguarda più di cinque lavoratori l'importo raddoppia, oltre dieci triplica. In più scatta la sospensione dell'attività per i lavoratori non formati, con 300 euro a persona per la revoca.
- Perché gli importi delle sanzioni non coincidono con quelli scritti nel D.Lgs. 81/2008?
- Perché l'art. 306, comma 4-bis, prevede la rivalutazione ogni cinque anni secondo l'indice ISTAT. Agli importi originari si sono aggiunti il 9,6% nel 2013, l'1,9% nel 2018, il 10% dalla legge di bilancio 2019 e il 15,9% dal 6 ottobre 2023. Oggi si paga l'importo del prospetto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (nota 1159/2023), che è più alto del numero stampato nel decreto.
- Si può evitare il processo penale per una violazione sulla sicurezza?
- Sì, per le contravvenzioni punite con arresto o ammenda alternativi. L'organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine, al massimo sei mesi; se l'azienda regolarizza nel termine, è ammessa a pagare un quarto del massimo dell'ammenda entro trenta giorni e il reato si estingue. Dal 2026 l'Ispettorato ha chiarito che quella somma non si può rateizzare.